Indirizzo: Regione Predda Niedda, strada 34 (SS)     Telefono: 079 2674093     Email: zirpreddaniedda@pec.it     P.IVA: 00326920907 C.F. 80003630904

Statuto

CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE REGIONALE PREDDA NIEDDA” – SASSARI

Approvato con deliberazione del!’Assemblea Generale n. 13 del 22 Giugno 1998
Approvato con Decreto del!’ Assessore Regionale dell’Industria n°598 del 14/09/98

ART. 1

(Normativa di riferimento costitutivo)

  1. Il Consorzio per la Zona Industriale di interesse Regionale di Sassari “Predda Niedda”, costituito ai sensi del combinato disposto delle norme di cui al titolo IV del T.U. delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3.03.1934, n. 383 e delle leggi della Regione Autonoma della Sardegna 7.05.1953, n. 22 e 18.11.1968, n. 47, è ente pubblico economico ai sensi dell’art. 36, 4° comma della L. 5.10.1991, n. 317.

ART. 2

(Enti consorziati e disposizioni per l’accesso di nuovi enti)

    1. Fanno parte del Consorzio:
      • la Provincia di Sassari
      • il Comune di Sassari;
      • la Camera di Commercio, I.A.A. di Sassari;

 

  1. Possono far parte del Consorzio, alle condizioni ed alle modalità di cui al presente Statuto, gli Enti pubblici territoriali, gli Enti pubblici, anche economici, che abbiano lo scopo istituzionale di favorire lo sviluppo economico e produttivo dei territori di pro­pria pertinenza, gli Istituti di credito, di intermediazione finan­ziaria e di promozione industria, le Associazioni imprenditoriali e le imprese o loro consorzi localizzate nella zona interessata dalle attività del Consorzio stesso.

ART.3
(Sede)

  1. Il Consorzio per la Zona Industriale di interesse   Regionale di Sassari “Predda Niedda”, per il seguito “Consorzio”, ha sede nel Comune di Sassari, Via Giorgio Asproni n. 28.
  2. L’ubicazione della sede, nell’ambito del predetto Comune, potrà essere variata con delibera del Consiglio di Amministrazione

ART. 4

(Durata)

  1. La durata del Corisorzio è fissata sino al 2030 e può essere pro­ rogata alla scadenza con atto di variazione del presente Statuto.

 

ART. 5

(Ambito territoriale di intervento e finalità  del Consorzio)

  1. L’ambito territoriale di intervento del Consorzio è delimitato come segue:
    Comprensorio Industriale di “Predda Niedda”.
  2. In tale ambito il Consorzio persegue, ai sensi dell’art. 36, 5° com­ma della L. 5.10.1991, n. 317, la finalità di promuovere le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell’industria e dei servizi.
  3. A tale scopo realizza e gestisce, nel citato ambito territoriale, infrastrutture per l’Industria, rustici industriali, incubatori, porti, centri intermodali, depositi franchi, zone franche, servizi reali alle imprese, iniziative per l’orientamento e la formazione pro­ fessionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e degli imprenditori ed ogni altro servizio sociale connesso con la pro­ duzione industriale; espleta le attività e svolge le funzioni che gli siano demandate dalla Regione; assume qualunque iniziativa sia utile per il raggiungimento dei propri fini istituzionali
  4. In particolare, il Consorzio provvede:
    • a) all’effettuazione di studi, progettazioni e di ogni  altra utile   iniziativa diretta a promuovere lo sviluppo produttivo del territorio come sopra delimitato;
    • b) all’acquisizione, promuovendo, se ne ricorrano i presupposti, espropriazioni per pubblica utilità, delle aree e degli immobi­li occorrenti per la realizzazione delle opere infrastrutturali e per consentire l’impianto delle singole aziende;
    • c) alla progettazione, esecuzione e gestione di opere e servizi di interesse consortile, comunque utili alle proprie finalità istituzionali  anche  se ubicati al di fuori dell’ambito  territoriale come sopra delimitato;
    • d) alla costruzione di  rustici industriali da vendere o  cedere  in locazione  ad  imprese per lo  svolgimento di attività produttive ed economiche in forma singola od associata;
    • e) alla vendita od alla cessione in uso alle imprese delle aree e degli immobili a qualsiasi titolo acquisiti dal Consorzio;
    • f) alla realizzazione e gestione di acquedotti, reti fognanti, impianti di depurazione, centrali di cogenerazione per la pro­ duzione di energia e teleriscaldamento, impianti di smalti­ mento di rifiuti  solidi urbani ed industriali,  impianti  per  il recupero di materiali di riutilizzazione e per lo smaltimento di rifiuti speciali, piattaforme polifunzionalì per l’inertizzazione e per la termodistruzione, laboratori attrezzati per il controllo di qualità dei prodotti e per l’analisi delle acque, dell’aria e dei rifiuti;
    • g) ad assumere e promuovere l’erogazione di servizi per favori­ re l’insediamento e lo sviluppo delle attività produttive anche attraverso la cessione di aree per l’insediamento di aziende di  servizio convenzionate con il Consorzio;
    • h) a promuovere la costituzione delle società consortili miste di cui all’art. 27 della 5.10.1991, n. 317;
    • i) a promuovere gli strumenti della programmazione negoziata di cui alla n. 662/96, art. 2, 203° comma;
    • j) alla redazione, in conformità alle indicazioni del piano regio­ nale di sviluppo e degli strumenti sovraordinati di pianifica­zione territoriale, del piano regolatore delle aree di sviluppo industriale
  5. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente artico­ lo il Consorzio può promuovere o partecipare a società, a con­sorzi o società consortili, nonché stipulare convenzioni o accordi amministrativi ai sensi dell’art. 15 della legge 7 Agosto 1990 241 e della legge n. 142/90 e successive modifiche.
    E’ comunque inibita la partecipazione del Consorzio al capitale di rischio di Società od imprese che svolgono attività produttive.
  6. La collaborazione di cui all’art. 36, comma 5°, della 5 ottobre 1991, n° 317 è assicurata mediant la partecipazione agli organi consortili.

ART. 6

(Patrimonio)

  1. Il patrimonio del Consorzio é costituito dai conferimenti dei par­   tecipanti, che sono stati effettuati come segue:
    • Provincia di Sassari: £.5.000.000
    • Comune di Sassari: £.5.000.000
    • Camera di Commercio A.A. di Sassari: £.5.000.000
  2. Il patrimonio può essere incrementato dai conferimenti dei nuo­vi membri e da ulteriori apporti dei consorziati
  3. Fanno parte del patrimonio i beni di proprietà del Consorzio ed eventuali lasciti effettuati da Enti o da privati, con l’intento di incrementare il patrimonio del Consorzio.
  4. Il Consorzio può detenere opere e cespiti utilizzati per il conse­ guimento delle proprie finalità, ancorché non di sua proprietà.

ART. 7

(Proventi)
I proventi del Consorzio sono costituiti:

    1. dalle rendite del proprio patrimonio;
    2. dal realizzo per le vendite e dai canoni per le concessioni in locazione di aree, di rustici industriali e di strutture di servi­zio;
    3. dai proventi della gestione dei lavori e dei servizi prestati nel1’area e dai proventi di ogni altra prestazione effettuata dal Consorzio a favore delle imprese o del territorio;
    4. dai contributi  dello  Stato, della  Regione,  della  Comunità Europea e di altri Enti Pubblici e privati e dai fondi derivanti dai mutui contratti o da altre operazioni finanziarie;
    5. da altri eventuali contributi, lasciti e donazioni da parte sia di Enti sia di privati;
    6. dai proventi derivanti dall’amministrazione dei fondi di cui alle precedenti lettere.

ART. 8

(Responsabilità finanziaria dei consorziati)

  1. Il Consorzio può deliberare il pareggio di bilancio della gestione del Consorzio stesso, ponendo a carico dei consorziati il ripiana­mento delle eventuali perdite in proporzione dei rispettivi confe­rimenti.
  2. Il difetto di conferimento di quote o di versamento dei contributi deliberati inibisce il diritto di voto nelle sedute dell’Assemblea consortile.

ART. 9

(Piano economico e finanziario )

  1. Entro il 30 novembre di ogni anno è approvato dall’Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione e senti­to il parere del Collegio dei revisori dei conti, il piano economi­co e finanziario di cui all’art. 36, 4° comma della L. 5.10.1991, n. 317, come integrato dall’art. 11 del D.L. 23 giugno  1995, n° 244.
  2. Con riferimento alla parte. economica il piano economico e finanziario deve esporre inmodo ordinato ed evidente le varie catego­rie dei costie di proventi che si prevede di sostenere e consegui­re nel successivo esercizio e per differenza ilrisultato economico previsto, tenuto conto delle risultanze dell’ultimo consuntivo.
  3. Con riferimento alla parte finanziaria deve recare:
    • a) per quanto attiene all’esercizio amministrativo in corso, il pia­ no delle poste in entrata ed in uscita dalla data di chiusura dell’esercizio e la conseguente previsione, a tale data, di un attivo o di un passivo di gestione finanziario;
    • b) per quanto attiene all’esercizio successivo, la previsione delle entrate e la previsione delle uscite e la conseguente previsio­ ne di un attivo o di un passivo di gestione finanziario

ART. 10

(Ammissione al Consorzio)

  1. L’ammissione al Consorzio è deliberata dall’Assemblea consor­  tile ed è in ogni caso subordinata alla preventiva accettazione,da parte del richiedente, delle disposizioni statutarie e  regolamenta­ri del Consorzio e diventa esecuiva solo dopo lavvenuto  effettivo versamento del conferimento  determinato dall’ Assemblea consortile

ART. 11

(Recesso ed esclusione del consorziato)

  1. Il recesso dei consorziati è ammesso previo preavviso da notifi­ carsi al Consorzio almeno un anno prima.
  2. Il recesso deve essere formalmente deliberato dal competente organo del recedente, ilquale deve assumersi l’impegno a garan tire, sia nei confronti del Consorzio che nei confronti dei terzi, l’assolvimento   tutte  le deliberazioni  assunte  dal Consorzio sino alla data di accettazione del recesso stesso, che può essere deliberata dall’Assemblea consortile anche prima della scadenza dell’anno previsto per il preavviso.

ART. 12

(Organi)

  1. Sono Organi del Consorzio:
    • a) l’Assemblea Generale;
    • b) il Consiglio di Amministrazione;
    • c) il Presidente del Consorzio;
    • d) il Collegio dei Revisori dei conti;

ART. 13

(Composizione e durata dell’Assemblea Generale)

  1. L’Assemblea Generale é costituita dai membri nominati dai con­ sorziati come segue:
    • Provincia di Sassari: n° 5;
    • Comune di Sassari: n° 5;
    • Camera di Commercio I.A.A. di Sassari: n° 5.
  2. L’Assemblea dura in carica dalla data di insediamento, per un periodo uguale a quello stabilito per i Consigli Comunali e Pro­vinciali.
  3. In caso di impedimento, dimissioni e revoca di un componente l’Assemblea, il consorziato che lo ha nominato provvederà alla surroga o alla sostituzione.
  4. In ogni caso la nomina di non meno di tre quinti dei componenti l’Assemblea Generale spetta agli Enti partecipanti che  hanno natura pubblica.
  5. Nel caso di ammissione di nuovi consorziati, se necessario, le rappresentanze saranno variate per assicurare il principio di cui  al comma precedente.
  6. Alle riunioni dell’Assemblea Generale può partecipare, con voto consultivo, un rappresentante nominato dall’Assessore regionale competente in materia di Industria. Ad  esse  assiste inoltre il Direttore del Consorzio.

ART. 14

(Costituzione, rinnovo ed insediamento dell’Assemblea Generale)

  1. Almeno 60 giorni prima della scadenza dell’Assemblea Genera­   le in carica, il Presidente del Consorzio provvede a formulare l’invito per le nuove nomine  ai rappresentanti legali degli enti  consorziati, fissando la data di prima riunione entro la settimana successiva alla scadenza dell’Assemblea in carica.
  2. Tali nomine dovranno pervenire entro il termine di 1O giorni precedenti la data fissata per l’Assemblea Generale.
  3. L’Assemblea Generale si intende validamente costituita quando siano stati nominatiidue terzi dei componenti.
  4. All’atto dell’insediamento l’Assemblea Generale, con le proce­ dure di cui al successivo 16. , procede alla elezione del Presi­  dente del Consorzio e del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15

(Scioglimento dell’Assemblea Generale)

  1. L’Assemblea Generale è sciolta per scadenza del mandato.
    E’ altresì sciolta:

    • a) quando non riesca a provvedere, nel termine previsto dal pre­ sente Statuto, alla elezione degli organi;
    • b) per manifeste carenze di gestione o irregolarità di funziona­ mento rilevate dall’Organo regionale preposto alla vigilanza e tutela;
    • c) quando in quattro sedute consecutive non riesca a raggiunge­ re il quorum richiesto per le deliberazioni;
    • d) quando per qualunque altro motivo non sia in grado di funzionare.
  2. Nei casi di cui ai precedenti punti a), c), d), il Presidente del Con­ sorzio, o chi ne esercita le funzioni, segnala all’Assessore regionale componente in materia di industria l’impossibilità di regola­re funzionamento  dell’ Assemblea  Generale dandone  notizia anche ai rappresentanti legali degli enti consorziati.
  3. Nei casi di cui ai precedenti punti a), b), c), d), lo scioglimento è disposto con decreto dell’Assessore regionale competente in materie di industria, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
  4. Col medesimo decreto di scioglimento è disposta la nomina di un Commissario straordinario, incaricato di provvedere alla gestio­ ne ordinaria del Consorzio, all’adozione degli atti indifferibili ed urgenti ed alla attivazione delle procedure per la ricostituzione, entro tre mesi, degli organi.

ART. 16

(Riunioni dell’Assemblea Generale)

  1. L’Assemblea Generale si riunisce almeno due volte all’anno per approvare:
    1. entro il 30 novembre il piano economico e finanziario del Con­ sorzio per l’esercizio successivo;
    2. entro il 30 giugno il bilancio consuntivo d’esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.
  2. Essa si riunisce per iniziativa del  Presidente  del Consorzio  e, obbligatoriamente, quando ne faccia richiesta un terzo dei com­ ponenti del  Consiglio  di Amministrazione o,  con indicazione  degli argomenti da trattare, almeno un terzo dei componenti l’Assemblea Generale o il Collegio dei revisori dei conti.
  3. L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente del Qualora questi non possa o non voglia provvedere, e sussistano le condizioni per la convocazione  obbligatoria, vi provvede  il Vicepresidente o, in difetto il Presidente del Collegio dei reviso­ri dei conti.
  4. L’avviso di convocazione, in cuidevono essere specificati il gior­ no, l’ora, il luogo della riunione e gli argomenti posti all’ordine    del giorno, deve essere notificato almeno 7 giorni prima della  data di riunione agli aventi diritto, nel domicilio da essi indicato o, in difetto, presso la sede legale dell’ente consorziato,  median­te mezzo idoneo a certificarne l’effettivo Per motivi di urgenza tale termine può essere ridotto a tre giorni. Con  lo stesso avviso può essere indicata la data di una  seconda convocazio­ne, da tenersi non prima delle 24 ore successive alla prima  convocazione, nel caso in cui la prima riunione andasse deserta.
  5. Sono comunque valide le assemblee in cui intervengano tutti i componenti, gli amministratori ed i componenti del Collegio dei revisori, ancorché non convocate nelle forme statutarie, qualora i convenuti dichiarino di essere sufficientemente informati sugli argomenti in discussione.
  6. Gli amministratori ed i componenti del Collegio dei revisori sono tenuti a partecipare alle riunioni dell’Assemblea   Gli amministratori, salvo il caso in cui siano rappresentanti di Ente consorziato, e i componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto. Essi non possono comunque votare nelle delibe­ razioni riguardanti la loro responsabilità.
  7. L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del  le funzioni di Segretario sono assolte dal Direttore generale del Consorzio o, in caso di impedimento, da altra persona designata dall’Assemblea  Generale.

ART. 17

(Compiti dell’Assemblea Generale)

  1. L’Assemblea Generale provvede alla elezione del Presidente, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, secondo quanto previsto nel presente Statuto
  2. L’Assemblea Generale delibera inoltre:
    • sul piano economico e finanziario del Consorzio per l’eserci­ zio successivo;
    • sul bilancio consuntivo d’esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti;
    • sulle eventuali modifiche al presente Statuto;
    • sull’ammissione di altri enti al Consorzio e sulla presa d’atto del recesso di consorziati;
    • sulla adesione ad accordi di programma o ad altri strumenti della programmazione negoziata;
    • sul numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e sulla responsabilità e revoca degli Amministratori;
    • sulla destinazione degli utili e sulla copertura delle perdite;
    • sui regolamenti dei servizi consortili;
    • sullo scioglimento anticipato del Consorzio;
    • su ogni altra questione attinente alla gestione del Consorzio sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei revisori dei conti;
    • sulle questioni ad essa spettanti in forza di leggi o regolamen­ti.
    • sui piani regolatori consortili

ART. 18

(Validità delle deliberazioni dell’Assemblea Generale)

  1. L’Assemblea Generale, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto, può validamente deliberare in prima convoca­ zione quando sia presente almeno la metà più uno dei compo­nenti l’Assemblea ed in seconda convocazione quando sia pre­sente almeno un terzo dei componenti
  2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Nel numero dei votanti non si computano gli astenuti.
  3. Le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto, alla ammis­ sione di altri enti al Consorzio ed allo scioglimento anticipato del Consorzio debbono essere approvate con la maggioranza assolu­ ta dei componenti l’Assemblea.
  4. Le deliberazioni legittimamente assunte dall’Assemblea Genera­ le vincolano tutti i consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti­

ART. 19

(Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione )

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da sei componenti; ove le Associazioni degli industriali   facciano parte del Consorzio, ad esse è riservata la nomina di un compo­ nente del Consiglio di Amministrazione.
  2. Il Consiglio di Amministrazione scade alla scadenza dell’Assem­ blea Generale. Esso continua a svolgere le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione o indifferibili ed urgenti, sino alla elezione del nuovo Consiglio di Amministra­zione o all’eventuale nomina di un Commissario, e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi dalla scadenza del mandato.
  3. Relativamente alle dimissioni degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui all’art. 2385, 1° comma, del Codice Civile.
  4. In caso venga comunque a mancare l’intero Consiglio di Ammi­nistrazione ed il suo Presidente, 1’Assemblea Generale per 1’ele­zione dei nuovi organi sociali è convocata d’urgenza dal Presi­dente dei Collegio dei revisori, il quale può nel frattempo com­piere gli atti indifferibili ed urgenti di competenza degli organi venuti meno. Tali atti devono essere sottoposti a ratifica dell’Assemblea Generale nella prima riunione.

ART. 20

(Elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione)

  1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall’Assemblea Essi devono possedere spe­cifica  competenza  in  materie economiche o amministrative,               durano in carica per un periodo uguale a quello stabilito per gli Organi Comunali e Provinciali.
  2. Le elezioni debbono avvenire con votazioni distinte relative, nell’ordine, al Presidente del Consorzio ed ai componenti del Con­siglio di Amministrazione
  3. Il Presidente del Consorzio è eletto a maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea.
  4. I restanti componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti a maggioranza dei voti conseguiti.
  5. Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente del Con­ sorzio o uno o più dei consiglieri di Amministrazione, per dimis­sione, decadenza o altra causa, l’Assemblea Generale si riunisce entro quindici giorni per provvedere alla sostituzione
  6. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica nel caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazio ne.
  7. Delle nomine e delle successive variazioni è data immediata comunicazione all’Assessorato regionale competente in materia di industria

ART. 21

(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

  1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente del La convocazione è obbligatoria quando è richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei revisori dei conti.
  2. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei compo­nenti.
  3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei pre­ In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso ai singoli membri ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti, con indicazione dell’ora, giorno e luogo della riunione, nonché degli argomenti da trattare. La convocazione deve essere effettuata con preavviso di almeno cinque giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax  (con verifica telefonica certificata di ricevimento), o altro mezzo ido­neo a certificarne il recapito al domicilio indicato dall’interessa­to. Per motivi di urgenza il termine può essere abbreviato sino alle 24 ore precedenti la data della riunione.  Sono comunque valide le riunioni, ancorché informalmente indette, a cui parteci­pino tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e almeno due componenti del Collegio dei revisori dei conti, quando i convenuti dichiarino di essere sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.
  5. I processi verbali della seduta sono redatti dal Direttore del Con­ sorzio, che assiste alla seduta, o da altro dipendente da esso delegato.­

ART. 22

(Compiti del Presidente del Consorzio)

  1. Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio. Esso:
    • convoca e presiede lAssemblea Generale ed il Consiglio di Amministrazione e formula il rispettivo ordine del giorno;
    • provvede ad inviare all’Assessore regionale competente in materia di industria il piano economico e finanziario ed il bilancio di esercizio entro cinque giorni dalla rispettiva appro­vazione da parte dell’Assemblea Generale;
    • esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Assemblea Generale;
    • esercita ogni iniziativa utile per il perseguimento delle finalità del Consorzio, che non sia riservata  alla specifica competen­za dell’Assemblea Generale;
    • può assumere, in vìa eccezionale, provvedimenti d’urgenza in materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, motivando l’urgenza e dandone comunicazione alla prima seduta del Consiglio di Amministrazione per la ratifica.
  2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consorzio, le sue funzioni e la firma sociale spettano al Vicepresidente del Consorzio.

ART. 23

( Compiti del Consiglio di Amministrazione )

  1. Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti che non sia­no riservati all’Assemblea Generale e che non rientrino nelle competenze gestionali della struttura organizzativa del Consor­zio
  2. Compete specificatamente al Consiglio di Amministrazione:
    • l’elezione al suo interno di un Vicepresidente;
    • la predisposizione del piano economico e finanziario relativo al successivo esercizio, accompagnato da relazione illustrati­va;
    • la predisposizione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integra­ tiva da sottoporre, unitamente alla relazione sulla gestione del Consorzio, al controllo del Collegio dei revisori dei conti ed all’approvazione dell’Assemblea Generale;
    • l’adozione di tutti gliatti intesi a promuovere le espropriazio­ni, l’acquisto e la vendita di immobili;
    • l’assunzione di mutui o prestiti di qualsiasi natura;
    • la decisione di partecipare ad associazioni, consorzi e società con esclusione di quelle il cui scopo sociale sia lo svolgimen­to di attività produttive;
    • la proposta dei regolamenti che disciplinano i servizi consor­tili, sentite le principali Associazioni di categoria delle impre­se ubicate nell’agglomerato;
    • l’approvazione dei regolamenti di organizzazione e di Ammi­nistrazione del personale;
    • la nomina dei rappresentanti del Consorzio presso altri enti, società o commissioni;
    • l’approvazione dei programmi di attuazione di compiti o fun­zioni demandati al Consorzio da altri enti;
    • l’intervento o la resistenza nei giudizi in qualunque sede e grado;
    • le proposte di adozione o di modifica del piano regolatore, da sottoporre all’ Assemblea Generale;
    • l’adozione di provvedimenti di competenza dell’ Assemblea Generale ritenuti necessari e urgenti per il regolare funziona­mento dell’ Ente, motivandone la necessità e l’urgenza e sot­toponendoli alla ratifica dell’Assemblea nella sua più prossi­ma adunanza;
    • l’assunzione del personale dipendente e dei dirigenti
  3. Con riferimento alla responsabilità del presidente e dei compo­nenti del Consiglio di Amministrazione ed all’esercizio della relativa  azione da parte del Consorzio, deve intendersi applicabile, ai sensi del presente Statuto, con i dovuti adattamenti, quanto disposto dagli artt. 2393 e 2394 del Codice Civile.

ART. 24

(Collegio dei revisori dei conti)

  1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effet­tivi e tre supplenti nominati dall’Assemblea Generale.
  2. Il Presidente e uno dei membri supplenti sono nominati dall’ As­ semblea Generale su designazione dell’Assessore regionale com­ petente in materia di industria
  3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta
  4. Il Collegio dei revisori dei conti:
    • vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto;
    • accerta la regolare tenuta della contabilità consortile, la rego­lare tenuta dei libri e delle scritture contabili, la corrisponden­za del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture conta­bili;
    • esamina il piano economico e finanziario di esercizio e con­trolla il bilancio consuntivo redigendo apposita relazione di valutazione;
    • effettua almeno ogni tre mesi verifiche di cassa;
    • procede, anche ad iniziativa dei singoli componenti i quali possono anche provvedere individualmente, a atti di ispezione e controllo;
    • può chiedere agli Amministratori notizie sull’andamento delle operazioni consortili o su determinati affari;
    • riferisce sull’azione del controllo all’Assemblea Generale;
    • partecipa alle riunioni dell’Assemblea Generale ed alle riu­nioni del Consiglio di Amministrazione
  5. Delle riunioni del Collegio dei revisori dei conti, da tenersi con cadenza non inferiore ai tre mesi, è tenuto apposito registro dei verbali, in cui sono anche annotate tutte le verifiche collegiali od individuali effettuate
  6. Con riferimento alla responsabilità dei componenti del Collegio dei revisori dei conti ed all’esercizio della relativa azione da par­te del Consorzio, deve intendersi applicabile, ai sensi del presen­te Statuto, con i dovuti adattamenti, quanto disposto dagli  2393, 2394 e 2407 del Codice Civile.

ART. 25

(Incompatibilità, revoca e decadenza )

  1. Non possono far parte dell’Assemblea Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori i dipendenti del Consorzio
  2. I componenti dell’Assemblea Generale che si assentino per due sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti, salvo conferma da parte dell’ente che ha provveduto alla nomina
  3. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione è dichiarato decaduto
  4. Sulla proposta di decadenza, presentata d’ufficio dal Presidente del Consorzio, si pronuncia l’Assemblea Generale, decorsi alme­no 10 giorni dalla notifica all’interessato della proposta medesi­ma e valutatene le eventuali giustificazioni

ART. 26

(Direttore)

  1. Il Direttore provvede all’Amministrazione del Consorzio, sovrin­ tende a tutti gli uffici del Consorzio stesso ed al relativo perso­nale, è responsabile del buon andamento dei servizi e da attuazione alle deliberazioni degli organi consortili adottando i conseguenti provvedimenti
  2. Esso propone ai componenti organi del Consorzio le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini istitu­zionali

ART. 27

(Personale dipendente)

  1. Il personale viene assunto secondo le modalità previste dai con tratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per il personale dipen­dente e per i dirigenti dei Consorzi di sviluppo industriale.

ART. 28

(Indennità)

  1. Al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio dei revisori dei conti ed ai componenti effettivi di tale Collegio sono dovute le indennità fissate dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera da comunicare all’Asses­sore regionale competente in materia di industria, sulla base dei criteri di cui al successivo comma.
  2. Le indennità, in relazione alla complessità della gestione consor­ziale, desumibile dalla media delle partite finanziarie trattate dal Consorzio nell’ultimo quadriennio, sono fissate da un minimo ad un massimo secondo i seguenti valori rapportati all’indennità prevista, rispettivamente, per i Presidenti dei Consigli di Ammi­nistrazione e per i Presidenti dei Collegi dei revisori degli Enti Regionali del primo gruppo di cui alla R. 23.08.1995, n. 20:
    Presidente Consiglio di Amministrazione  Min. 30%, Max. 100%;
    Vicepresidente Consiglio di Amministrazione  Min. 20%, Max. 75%;
    Componente Consiglio di Amministrazione  Min.   10%, Max. 30%;
    Presidente Collegio revisori conti Min. 30%, Max.100%;
    Componente eff. Collegio revisori conti Min.  20%, Max. 75%;
  3. Ad essi, inoltre, spettano i rimborsi per le spese di viaggio effet­tuate ai fini dello svolgimento dell’incarico.
  4. Ai componenti dell’Assemblea Generale è dovuta l’indennità di presenza per la partecipazione alle riunioni dell’Assemblea nella misura prevista per le adunanze del Consiglio del Comune capo­ luogo dell’area industriale del Consorzio.

ART. 29

(Esercizio amministrativo)

  1. L’esercizio amministrativo del Consorzio coincide con l’anno solare

ART. 30

(Bilancio e contabilità)

  1. Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale il Consiglio di Amministrazione deve presentare il bilancio di esercizio redat­ to, per quanto compatibile, secondo le indicazioni  contenute negli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile e costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, osservando, per l’approvazione da parte dell’Assemblea Genera­le, la disciplina generale contenuta nell’art. 2429 del Codice Civile.

ART. 31

(Scritture obbligatorie)

  1. Il Consorzio deve tenere i seguenti libri obbligatori:
    • il libro giornale;
    • il libro degli inventari;
    • il libro dei consorziati;
    • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
    • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei Conti
  2. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano previste dalla legge.
  3. Per la tenuta dei predetti libri e scritture contabili valgono le nor­ me di cui agli 2214 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

ART. 32

(Pubblicità degli atti)

  1. Gli atti del Consorzio relativi allo Statuto ed alla nomina degli organi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna a cura del Consorzio.
  2. Tutti gli atti del Consorzio sono soggetti a pubblicità mediante l’affissione all’albo del Consorzio stesso per trenta giorni dalla data di adozione..
  3. Dell’affissione all’albo del Consorzio dei seguenti atti è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna:
    • Piano economico e finanziario;
    • Bilancio consuntivo;
    • Regolamenti dei servizi

ART. 33

(Clausola compromissoria)
Ogni controversia tra i consorziati e tra essi ed il Consorzio relativa all’interpretazione ed all’applicazione del presente Statuto, ad esclu­ sione di quelle che riguardano interessi del Consorzio o che concernano violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei consorziati o dei terzi, può essere deferita al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale opposto da tre membri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed un terzo dall’Assessore regionale compe­tente in materia di industria.

ART. 34

(Rapporti con la Regione Autonoma della Sardegna)

  1. Il Consorzio è sottoposto ai sensi dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e dell’art. 37, comma 2°, lett. e) del P.R. 19/6/1979, n° 348, al coordinamento, tutela e vigi lanza della Regione stessa.
  2. La Regione, inoltre:
    • approva lo Statuto del Consorzio e le sue successive eventua­ li modifiche;
    • controlla i Piani economici e finanziari del Consorzio, ai sen­ si dell’art. 36, comma 4° della 5 ottobre 1991, n° 317 e suc­ cessive modificazioni;
    • può demandare al Consorzio, anche attraverso apposite con­ venzioni ed accordi di programma, i compiti e le funzioni attuative di interventi rientranti nella sfera delle proprie com­

ART. 35

(Poteri sostitutivi della Regione)

  1. Previa diffida scritta ed ove il Consorzio non ottemperi, la Regione può sciogliere gli organi consortili nei casi di impossibilità di funzionamento o di accertate gravi e perduranti irregolarità gestionali che snaturino le finalità statutarie o arrechino pregiu­dizio dei diritti dei consorziati e dei terzi
  2. In tali casi il Presidente della Giunta con proprio decreto, su proposta dell’Assessore Regionale competente in materia di industria, nomina un Commissario determinandone i poteri e la durata.­
  3. Il Commissario può proporre l’azione dì responsabilità contro gli Amministratori ed i revisori dei conti
  4. Prima della scadenza del suo mandato, il Commissario convoca e presiede l’Assemblea dei consorziati per la nomina dei nuovi amministratori e del Collegio dei revisori o, se del caso, per pro­porre la messa in liquidazione del Consorzio

ART. 36

(Liquidazione e scioglimento)

  1. In caso di scioglimento o dì liquidazione del Consorzio, Il Presi­dente della Giunta Regionale nomina con proprio decreto uno o più liquidatori
  2. In al caso i beni del Consorzio, destinati a finalità pubbliche, in forza dell’art. 18 della R. 30 maggio 1989, n. 18, conservano il vincolo di destinazione originaria e potranno essere attribuiti, dalla Regione, ad altri Enti per l’espletamento delle originarie attività cui erano finalizzati.
  3. Il patrimonio residuo, in natura od in denaro, dopo il pagamento dei debiti ed il rimborso del capitale sociale verrà altresì asse­ gnato dalla Regione Autonoma della Sardegna ad Enti territoria­li o ad altri enti perseguenti le medesime finalità.

ART. 37

(Rinvio)
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

ART. 38

(Norma transitoria)
Gli organi in carica all’atto dell’approvazione del presente Statuto permangono sino alla loro scadenza naturale, prevista dalle prece­ denti norme statutarie.

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